Lo Statuto

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Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita la Fondazione denominata “Fondazione AMeS San Giovanni di Dio - Firenze - ETS”, di seguito anche solo “Fondazione”.

Con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) la Fondazione acquisisce la personalità giuridica, e la sua denominazione diviene la seguente: “Fondazione AMeS San Giovanni di Dio - Firenze - ETS”.

La denominazione e gli estremi della iscrizione nel Runts sono indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - DISCIPLINA

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e dalle norme del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3.7.2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni, di seguito anche solo “Codice TS”) e, per quanto da questo non previsto, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e dalle altre disposizioni che regolano le fondazioni, in quanto compatibili.

Art. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Firenze.

Consenzienti i Fondatori, la Fondazione può trasferire la sede in altro luogo del Comune di Firenze, senza che ciò importi modifica del presente statuto.

La Fondazione potrà aprire sedi secondarie o unità locali dove riterrà opportuno per il perseguimento dello scopo e l’esercizio delle attività.

Art. 5 - SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo primario e qualificante della Fondazione è favorire attività di promozione ed educazione socio-sanitaria a fini umanitari, proponendosi altresì di:

  1. contribuire al miglioramento della qualità delle cure offerte dall’Ospedale San Giovanni di Dio, dei presidi sanitari, non esclusivamente ospedalieri, dell’USL Toscana Centro, anche attraverso la donazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi sanitari, erogati in favore dei citati presidi, con gli strumenti e secondo le modalità riconosciute dalla Fondazione

  2. promuovere lo studio delle materie sanitare ed umane favorendo l’incontro e la collaborazione di studiosi di differenti discipline in campo nazionale ed internazionale anche attraverso attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

  3. approfondire la conoscenza tra colleghi che esercitano nei differenti settori della Sanità e di altre discipline attinenti lo scopo;

  4. migliorare sempre di più i rapporti tra i professionisti in ambito sanitario nello spirito della tradizione deontologica;

  5. promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per migliorare il livello culturale e favorire l’aggiornamento professionale;

  6. favorire la libera discussione su argomenti di comune interesse, ad eccezione della politica di partito e del settarismo religioso;

  7. promuovere azioni correlate con gli scopi sanitari dell’ospedale di San Giovanni di Dio.

Art. 6 - ATTIVITÀ

Le attività di interesse generale svolte dalla Fondazione sono riconducibili alle seguenti lettere del c. 1 dell’art. 5 del Codice TS:

  1. interventi e servizi sociali;

  2. interventi e prestazioni sanitarie;

  3. prestazioni socio-sanitarie;

  4. educazione, istruzione e formazione professionale;

  5. formazione post-universitaria;

  6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

  8. beneficenza.

Non vi sono limiti territoriali alle attività della Fondazione, salva particolare attenzione al territorio della Regione Toscana.

Art. 7 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può esercitare anche attività “diverse” da quelle di cui all’art. 6 del presente Statuto, purché siano secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti e previsti dall’art. 6 del Codice TS e della legislazione vigente.

La Fondazione può comunque porre in essere tutte quelle operazioni, anche a contenuto patrimoniale ed efficacia dispositiva, che siano necessarie e opportune per il proprio funzionamento e per la gestione del proprio patrimonio.

Delle attività “diverse” viene dato rendiconto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Art. 8 - PATRIMONIO - FONDO DI DOTAZIONE - FONDO DI GESTIONE

DESTINAZIONE - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - CRITERI DI AMMINISTRAZIONE

8A - Il patrimonio e il Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle seguenti poste:

  • dal “Fondo di dotazione” versato inizialmente nella misura di € 30.000,00 (euro trentamila) a titolo di liberalità;

  • dal fondo di gestione;

  • dagli utili del patrimonio portati a riserva patrimoniale;

  • dagli avanzi di gestione espressamente accantonati a riserva patrimoniale;

  • da ulteriori liberalità destinate espressamente a riserva patrimoniale;

  • da ogni altra entrata provento, mobile e immobile, a qualsiasi titolo, proveniente da chiunque, specificatamente destinata a incremento patrimoniale.

Se il valore del patrimonio, in conseguenza di perdite, dovesse diminuire di oltre un terzo del minimo stabilito dalla legge, la Fondazione provvederà alla ricostituzione del patrimonio minimo, oppure agli adempimenti alternativi previsti al c. 5 dell'art. 22 del Codice TS.

8B - Il Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito dai contributi destinati alla gestione e da tutti gli altri proventi della Fondazione, che non siano da mettersi a patrimonio per legge o per destinazione espressamente indicata dal soggetto erogante o per decisione della Fondazione stessa.

A titolo esemplificativo tali proventi possono essere costituiti:

  • dai contributi, di qualsiasi tipo, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (liberalità, donazioni, disposizioni testamentarie ecc.), corrisposti dai “Sostenitori”, dagli “Amici”, dai soggetti compartecipi alle iniziative e ai progetti della Fondazione, e da qualunque terzo soggetto pubblico o privato;

  • dagli utili del patrimonio non portati a riserva patrimoniale;

  • dagli avanzi da esercizi precedenti del Fondo di gestione;

  • da ogni introito comunque pervenuto alla Fondazione a seguito di servizi resi o attività svolte, anche tramite convenzioni o accreditamenti con enti pubblici e privati.

La Fondazione può istituire accantonamenti a fondi destinati alla realizzazione di uno o più specifici progetti, oppure alla attività statutaria futura in generale, anche ai fini di stabilizzazione di essa nel tempo.

La Fondazione può promuovere iniziative e svolgere attività per la raccolta fondi, nei modi previsti dall’art. 7 del Codice TS.

8C - Destinazione. Divieto di distribuire utili

Il patrimonio è vincolato a garanzia, anche verso i terzi, dello svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Fondo di gestione ed i suoi avanzi sono utilizzati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per lo svolgimento dell’attività statutaria ai detti fini.

I contributi da chiunque versati sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo non sono rimborsabili né restituibili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a Fondatori, Sostenitori, Amici, dipendenti, componenti degli organi e comunque a chicchessia, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto individuale con la Fondazione.

Per distribuzione “indiretta” di utili si intendono le fattispecie indicate al comma 3 dell’art. 8 del Codice TS.

8D - Criteri di amministrazione patrimoniale

L’amministrazione del patrimonio e del Fondo di gestione si svolge nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed eticità e contemperando il criterio della prudenza con l’esigenza di adempiere nel modo migliore alle finalità statutarie.

Le spese possono essere effettuate solo se vi è la provvista.

La Fondazione può accettare donazioni, eredità e legati sia di denaro e di altri beni mobili, sia di beni immobili, sia di universalità di mobili.

La Fondazione può compravendere beni mobili e immobili e universalità di mobili per motivi di valorizzazione del patrimonio o per motivi strumentali alle attività statutarie.

Art. 9 - BILANCI - SCRITTURE CONTABILI - LIBRI

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si conclude con il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno, salvo motivi ostativi. Esso è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento.

La Fondazione può approvare un bilancio preventivo annuale o pluriennale entro il 10 gennaio di ogni anno.

Entrambi i bilanci sono redatti in modo da fornire una chiara e trasparente, seppur sintetica, rappresentazione dei profili patrimoniali economici e finanziari e dell’attività svolta e da svolgere per il raggiungimento delle finalità statutarie.

In ordine ai bilanci ed alle scritture contabili, alle condizioni e modalità della loro redazione e tenuta, al loro deposito e alla pubblicità si applicano, in funzione della misura dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Codice TS, anche per quanto concerne la possibilità di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa e per quanto concerne il bilancio “sociale”.

La Fondazione tiene i libri previsti all’art. 15 del Codice TS per le fondazioni e attinenti alle riunioni e deliberazioni degli organi statutari, con le modalità indicate in tale articolo.

I Sostenitori hanno diritto di esaminare i suddetti libri previa richiesta scritta all’Organo amministrativo, che dovrà mettere a disposizione i libri richiesti entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 10 - LAVORO

I lavoratori dipendenti hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi; il rispetto di tale parametro è rendicontato nel bilancio “sociale”, se esiste, o, in mancanza, nella relazione di missione.

I lavoratori vengono coinvolti con le seguenti modalità:

  • partecipazione e condivisione delle finalità della Fondazione;

  • organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

Art. 11 - VOLONTARIATO

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di “volontari”, da iscriversi in apposito registro, se non occasionali, e da assicurarsi ai sensi dell’art. 18 del Codice TS.

La figura del volontario, le modalità e finalità della sua attività e le condizioni del suo trattamento sono quelle descritte all’art. 17 del detto Codice.

Art. 12 - I FONDATORI

Sono Fondatori promotori i membri del Consiglio della Associazione AMeS.

Tutti i Fondatori possono versare annualmente un contributo da imputare al Fondo di gestione. Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di fondatore, altri soggetti che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione, su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dovrà individuare soggetti che possano assicurare la durata della missione.

I Fondatori sia promotori che non promotori contribuiscono in maniera congrua al patrimonio della Fondazione e possono inoltre versare annualmente un contributo in denaro alla Fondazione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati e di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 13 - I SOSTENITORI

13A - La qualifica

Possono chiedere di far parte della Fondazione, a condizione che ne condividano le finalità, tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Titolo di studio attinente agli scopi della Fondazione;

  2. Qualità morali e penali.

Chi desidera divenire sostenitore dovrà presentare per iscritto domanda d’ammissione diretta al Consiglio di Amministrazione, contenente, oltre ai dati anagrafici, dichiarazione di conoscenza e accettazione d’ogni clausola dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide, a suo insindacabile giudizio, sulle domande d’ammissione. Ogni sostenitore ha il diritto ed il dovere morale di dare il proprio contributo d'idee per l'attuazione degli scopi della Fondazione e di partecipare alle manifestazioni della Fondazione stessa.

La qualifica di Sostenitore viene conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.

I Sostenitori si distinguono in:

  1. effettivi: vi appartengono coloro che possiedono i requisiti sopra detti e che s'impegnano a pagare puntualmente, la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

  2. onorari: vi appartengono coloro che, anche non avendo la Laurea in Medicina e Chirurgia, hanno reso particolari servigi alla comunità o che, per particolari meriti, sono associati come segno di gratitudine e possono essere esonerati dal versamento delle quote annuali. I candidati alla qualifica di sostenitore onorario sono proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che li proclama tali.

I Sostenitori hanno compiti di natura collaborativa, consultiva e propositiva. Sono informati delle attività, iniziative e progetti della Fondazione.

Possono essere invitati a:

  • partecipare secondo le proprie competenze ed i propri interessi alle attività della Fondazione,

  • versare una quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione,

  • fare proposte, non vincolanti, al Consiglio di Amministrazione,

  • esprimere pareri, non vincolanti, sulle attività della Fondazione.

A tal fine i Sostenitori possono essere periodicamente sentiti e/o coinvolti singolarmente o attraverso un coordinatore, eventualmente da loro nominato, o anche in adunanza convocata dal Presidente della Fondazione.

La Fondazione tiene un elenco dei Sostenitori corredato dai rispettivi curricula.

13.B - Recesso, esclusione e decadenza

L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione dei Sostenitori valgono le norme contenute nel presente statuto, conforme alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.

I Sostenitori che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo saranno obbligati al versamento della quota annuale.

Il Sostenitore che cessa di far parte della Fondazione resta, in ogni caso, obbligato per le somme dovute a qualunque titolo alla Fondazione.

Art. 14 - GLI AMICI

Gli Amici sono tutti coloro, soggetti pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, iscritti in un Albo speciale per meriti acquisiti nei riguardi della Fondazione.

La Fondazione li tiene informati sulle sue attività, iniziative e progetti; può ascoltare loro suggerimenti e può accettare loro collaborazioni.

Art. 15 - ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

  • L'Assemblea.

  • Il Consiglio di Amministrazione.

  • La Giunta Esecutiva.

  • Il Presidente.

  • L'Organo di Controllo (Sindaco o Collegio Sindacale).

  • Il Revisore Legale.

  • Il Comitato Scientifico.

  • Il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi esercitano i loro compiti in maniera indipendente, senza vincolo alcuno, se non quelli imposti dalle finalità e dalle norme statutarie.

Art. 16 - DURATA DEI MANDATI

I mandati di tutti i componenti degli organi durano per due esercizi, compreso quello dell'anno di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio.

Non vi è limite al numero dei mandati; i componenti degli organi sono rinominabili.

I componenti degli organi nominati in corso di mandato (es. in sostituzione di altri cessati dall'incarico) restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

I componenti degli organi continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo il termine del mandato, fino alla loro sostituzione effettiva.

Art. 17 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

17A - Requisiti di onorabilità ed eticità.

Non possono essere componenti degli organi della Fondazione e delle commissioni coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile (interdetti ecc.); Per i componenti dell'Organo di controllo e di Revisione vale anche quanto specificatamente stabilito all'articolo di questo statuto che li riguarda.

17B - Requisiti di professionalità.

I componenti degli organi e delle commissioni vengono nominati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

I componenti degli organi e dei comitati vengono scelti tra soggetti che, per titoli o per esperienza, sono dotati di competenza nei settori in cui si svolge l'attività statutaria della Fondazione, oppure nel campo della gestione patrimoniale e amministrativa.

Per i componenti dell'Organo di controllo e di Revisione vale anche quanto specificatamente stabilito all'articolo di questo statuto che li riguarda.

Art. 18 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

18A - Sospensione

I componenti degli organi e dei comitati consultivi sono sospesi:

  • quando viene meno temporaneamente un requisito di onorabilità ed eticità,

  • quando sopravviene un conflitto di interesse temporaneo.

La sospensione può essere richiesta volontariamente per motivi personali e per un periodo determinato commisurato alla durata e gravità di detti motivi e comunque non pregiudizievole all'interesse della Fondazione.

Cessato il motivo di sospensione, il componente riprende la sua funzione, previa comunicazione al Presidente.

18B - Decadenza

I componenti degli organi e dei comitati decadono nelle seguenti circostanze:

  • al venir meno dei requisiti di onorabilità e di eticità in modo permanente;

  • alla sopravvenienza di un conflitto di interesse permanente;

  • alla reiterata diffusione di notizie sulla Fondazione false e denigratorie o alla reiterazione di condotte oggettivamente e gravemente lesive dell'immagine della Fondazione e/o comunque dannose per essa e/o per gli interessi e le finalità che essa tutela e persegue;

  • a reiterate condotte comprovanti la perdita di indipendenza;

  • all'assenza per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate dell'organo o del comitato di appartenenza, senza giustificazione;

  • alle dimissioni, accettate dall'organo o comitato di appartenenza.

Art. 19 - L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI

19A - Convocazione

L'Assemblea generale è formata dai Fondatori e dai Sostenitori se in regola col pagamento della quota annua deliberata dal Consiglio.

L'assemblea è convocata, presso la sede o fuori da essa purché nel territorio italiano, per esprimere parere consultivo sul bilancio consuntivo entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei suoi membri.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata a tutti i componenti almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica che possa garantire l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea, di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età o in mancanza su indicazione dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19B - Compiti

L'Assemblea esprime un parere consultivo sul Bilancio d'esercizio e sul Programma dell'attività e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea nomina:

  • i membri del Consiglio di Amministrazione su designazione dei Fondatori;

  • i membri del l'Organo di controllo e di revisione, previo gradimento dei Fondatori;

  • i membri del Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando è presente la metà più uno dei membri che ne hanno diritto, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i membri in regola nel pagamento della quota annuale, se dovuta.

I membri dell'assemblea possono farsi rappresentare da altri soggetti purché questi non siano membri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni membro non può rappresentare in assemblea più di tre membri.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20 - Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20A - Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, nominato dai consiglieri , dai Fondatori e da altri membri in numero pari, da un minimo di due ad un massimo di quattordici, designati dai Fondatori e nominati dall'assemblea.

Nel proprio ambito assegna le seguenti cariche:

  • Il Presidente che lo presiede;

  • Il Primo Vicepresidente che collabora attivamente con il Presidente e in caso di sua assenza lo sostituisce anche nella rappresentanza sociale.

  • Il Secondo Vicepresidente che collabora attivamente con il Presidente e ha le funzioni di coordinamento nell'attività della Fondazione e in caso di assenza del Presidente e del primo Vicepresidente, li sostituisce anche nella rappresentanza sociale.

  • Il Segretario che esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; cura i servizi di segreteria e redige i verbali delle riunioni assembleari e di Consiglio.

  • Il Tesoriere che provvede alla gestione finanziaria della Fondazione ed alla riscossione delle quote associative, rilasciandone ricevuta.

20B - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

20 B1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che lo richiedano i Fondatori o la maggioranza dei consiglieri con domanda scritta contenente l'ordine del giorno proposto.

20 B2 - L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo; è indirizzato alla residenza di ciascun consigliere o al diverso recapito tempestivamente da essi indicato; è inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione atto a comprovare che la ricezione o lettura è avvenuta almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni si tengono nella sede della Fondazione o, motivatamente, in altro luogo, purché in Italia.

20 B3 - La riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri.

La riunione è valida se sono presenti tutti i consiglieri, anche se la convocazione è irregolare o tardiva e nessun consigliere eccepisce l'irregolarità o la tardività.

Le delibere del Consiglio sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, se riguardano l'ordinaria amministrazione; dai due terzi dei presenti, se riguardano la straordinaria amministrazione.

Le delibere che riguardano le modifiche dello statuto o la estinzione della Fondazione, la messa in liquidazione e la devoluzione del residuo patrimonio vengono assunte con le maggioranze stabilite nell'articolo di questo statuto che regola tali circostanze.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione, salvo che nell'ipotesi prevista dall'articolo 26 comma 3.

Il voto è palese.

20 B4 - La riunione può tenersi anche in via telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con qualsiasi mezzo e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere o almeno visionare e far visionare gli atti e documenti necessari e di esprimere il proprio voto.

Anche alle riunioni in presenza, il consigliere che non può essere presente può partecipare telematicamente alle stesse condizioni.

20 B5 - Il Presidente, anche su suggerimento dei consiglieri, può talora invitare ad assistere ed anche a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, soggetti diversi dai consiglieri, quali il direttore operativo, se nominato, il coordinatore del Comitato scientifico o anche i membri di tale Comitato, i Sostenitori o gli Amici, eventuali consulenti e anche terzi la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna.

I componenti dell'Organo di controllo e dell'organismo di revisione, se esistente, possono sempre assistere alle riunioni del Consiglio e devono essere presenti tutte le volte che sono espressamente invitati a parteciparvi, sempre senza diritto di voto. A tali fini vengono anche a loro spediti tutti gli avvisi di convocazione.

20 B6 - Di ogni riunione viene redatto verbale dal segretario della riunione.

Il segretario firma il verbale e lo spedisce a tutti i consiglieri, dopo che il Presidente lo ha controllato e firmato.

20 B7 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, se necessario, una Giunta esecutiva composta dal Presidente e dai Vicepresidenti che può essere integrata di volta in volta da altri consiglieri per l'esecuzione o l'istruttoria degli argomenti sottoposti all'approvazione del Consiglio. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza di voti ed opera in analogia alle modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

20 B8 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario.

20 C - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati al Presidente.

Delibera su tutte le materia attinenti alle attività statutarie per il perseguimento delle finalità statutarie. Svolge ogni compito attribuitogli dal presente statuto.

In particolare, a titolo non esaustivo, provvede a:

  • amministrare il patrimonio ed il Fondo di gestione secondo criteri di economicità ed efficienza;

  • approvare il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione di missione, nonché l'eventuale bilancio preventivo ed eventuali modifiche a quest'ultimo nel corso dell'anno;

  • stabilire la destinazione dell'avanzo di gestione;

  • accettare o meno eredità, donazioni e legati ed ogni altro contributo; acquistare e vendere beni mobili e immobili e universalità di mobili; stipulare ogni negozio e contratto comunque necessari e opportuni per la migliore gestione del patrimonio e del Fondo di gestione e per lo svolgimento dell'attività statutaria e il perseguimento delle finalità statutarie;

  • deliberare in ordine alla destinazione di ogni provento (da eredità, donazioni, legati, contributi, ecc.);

  • partecipare a bandi per contributi pubblici e privati e gestire la raccolta fondi, con possibilità di farsi assistere da un esperto in materia;

  • definire la struttura operativa della Fondazione; assumere eventuali dipendenti, parasubordinati, collaboratori e concordarne le condizioni normative ed economiche, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16 e 14 del Codice TS;

  • conferire eventuali incarichi di consulenza e professionali;

  • nominare, ricorrendone la necessità e su proposta o parere favorevole dei Fondatori, un direttore operativo, con compiti di assistenza al Presidente e compiti esecutivi delle delibere del Consiglio stesso e, se del caso, con compiti anche consultivi e propositivi;

  • nominare il comitato scientifico;

  • istituire eventuali commissioni interne con compiti consultivi e propositivi;

  • adottare eventuali regolamenti interni;

  • gestire attività di studio e di ricerca, anche istituendo contribuzioni, borse di studio, premi, concorsi, ecc.;

  • deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) l'ammissione dei nuovi Fondatori;

  • nominare rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi, istituzioni ecc. aventi programmi attinenti alle finalità ed alle attività della Fondazione;

  • stipulare convenzioni con gli enti pubblici e con soggetti privati che siano utili ed opportune per la realizzazione delle attività statutarie ed il perseguimento delle finalità statutarie;

  • stabilire i compensi e la misura degli stessi, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017;

  • promuovere iniziative per la sensibilizzazione della Comunità alle attività e finalità della Fondazione;

  • promuovere iniziative per il coinvolgimento dei "Sostenitori" e degli "Amici" nelle attività statutarie e nella raccolta fondi;

  • deliberare, previo parere favorevole dei Fondatori, sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo nonché sulla estinzione della Fondazione, sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge;

  • delegare il Presidente ad agire e resistere in giudizio ed a nominare difensori e consulenti, sentiti i Fondatori;

  • ratificare i provvedimenti adottati e le attività svolte dal Presidente nei casi di necessità ed urgenza;

  • delibera sulla esclusione dei Sostenitori e sulla decadenza di cui all'articolo 18B.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione di quelli attinenti all'approvazione dei bilanci, all'approvazione dei regolamenti, alle nomine, alle modifiche statutarie, alla estinzione della Fondazione.

20 D Conflitto di interessi

Fermo quanto disposto nell'articolo di questo statuto regolante le cause di sospensione e decadenza, al conflitto di interessi degli amministratori, in ordine ai contratti da loro conclusi ed alle singole delibere della Fondazione, si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

L'amministratore in conflitto di interessi deve assentarsi dalla riunione al momento in cui si tratta dell'argomento che genera il conflitto.

20E - Cooptazione

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare uno o più componenti del CdA e l'Assemblea, previa designazione dei Fondatori, non provveda o non possa provvedere alla sostituzione, vi provvede il CdA stesso per cooptazione.

Art. 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici, di rendere dichiarazioni di terzo, di rinunciare, di conciliare, di transigere, di riscuotere e rilasciare quietanze, di rilasciare mandati, procure alle liti, procure speciali e/o per determinati affari.

Ha facoltà di spesa entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Ha potere d'ordine, d'impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione, sul suo andamento generale e sull'osservanza dello statuto.

Esercita le ulteriori facoltà ad adempiere e gli ulteriori compiti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti, assumere decisioni e svolgere attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Predispone la proposta dell'eventuale bilancio preventivo con il programma di attività; predispone la proposta di bilancio consuntivo con la relazione di missione.

Ha tutti gli altri poteri conferitigli dalle norme del presente statuto.

In caso di assenza o di altro impedimento, il Presidente è sostituito dal primo vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento pure di questi, dal secondo vicepresidente o dai consiglieri secondo il grado di anzianità. E' considerato più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età.

Il Presidente sottoscrive le copie degli atti della Fondazione per conformità agli originali; può delegare tale compito ad un consigliere o al direttore operativo, se nominato.

Art. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO

22 A - Composizione e nomina.

L'Organo di controllo può essere composto da una sola persona, il Sindaco, o da più persone, il Collegio sindacale.

Se l'Organo di controllo è collegiale, il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci sono nominati dall'assemblea previo gradimento dei Fondatori.

Il Sindaco unico o almeno uno dei componenti dell'eventuale Collegio sindacale deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. Gli altri componenti dell'eventuale Collegio sindacale devono essere scelti tra i dottori commercialisti o gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

22 B - Cause di ineleggibilità e decadenza.

Le cause di ineleggibilità e di decadenza del Sindaco o dei Sindaci sono precipuamente quelle stabilite all'art. 2399 c. c.

Valgono comunque anche per i Sindaci i requisiti e i motivi di sospensione e di decadenza stabiliti in questo statuto per tutti i componenti degli organi.

22 C - Funzionamento

Se collegiale, l'Organo di controllo è convocato dal suo presidente. Il Collegio decide a maggioranza dei presenti.

Il Sindaco unico o il presidente del Collegio riferiscono sui risultati della loro attività al Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco o i Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e devono parteciparvi, sempre senza diritto di voto, in occasione della discussione e approvazione dei bilanci e tutte le volte che il Presidente della Fondazione li convoca.

Il Sindaco o i Sindaci, anche individualmente, possono procedere in qualsiasi momento, previo avviso al Presidente della Fondazione, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

22 D - Compiti dei Sindaci

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Redige una relazione annuale sul progetto di bilancio consuntivo.

Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio "sociale", quando tenuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio "sociale", quando tenuto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

Infine, qualora l'Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, gli può essere affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti al momento in cui vengono superati i limiti di cui al c..1 dell'art. 31 del Codice TS.

Art. 23 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 30 c. 6 del d.lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti quando si verifichino le condizioni d'obbligo stabilite dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

La nomina viene fatta dall'assemblea previo gradimento dei Fondatori.

Il revisore legale esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 24 - RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Per le obbligazioni della Fondazione riconosciuta come persona giuridica risponde solo la Fondazione stessa con il suo patrimonio (Codice TS, art. 22 c.7).

La responsabilità degli amministratori, dei sindaci, del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti e dei direttori, se nominati, è regolata dagli artt. 28 e 29 del Codice TS e dagli artt. 18 e 25 c.3 del Codice civile.

Art. 25 - IL COMITATO SCIENTIFICO

La Fondazione può dotarsi di un Comitato scientifico, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, presieduta da un Coordinatore.

Tali membri sono scelti tra persone che, oltre ad avere i requisiti stabiliti in questo statuto per tutti i componenti degli organi e comitati, sono in possesso di eccellenti capacità scientifiche e/o professionali, comprovate da titoli, studi, pubblicazioni ed esperienze obiettivamente riscontrabili. La durata dell'incarico e le modalità di selezione, nomina ed eventuale rinnovazione alla scadenza sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico ha un compito consultivo e propositivo.

Il Comitato scientifico nomina un suo coordinatore che tiene i rapporti con il Presidente della Fondazione e riferisce al Comitato.

Le riunioni del Comitato scientifico si tengono in modo informale e sono convocate dal coordinatore o dal Presidente della Fondazione, con avviso che consenta ai membri di conoscere data e luogo della riunione in tempo utile per parteciparvi. L'avviso deve essere inviato anche al Presidente della Fondazione che può assistere alla riunione.

Dette riunioni si tengono con frequenza periodica stabilita dal Comitato stesso; si tengono pure tutte le volte che il Comitato o la Fondazione le ritengano opportune.

Le riunioni del Comitato sono valide qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I pareri e le proposte che il Comitato trasmette alla Fondazione devono sempre contenere l'elenco dei partecipanti alla riunione in cui quei pareri e quelle proposte sono state formulate, con l'indicazione degli eventuali dissenzienti.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione possono invitare uno o più membri del Comitato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Dei suoi lavori, il Comitato tiene, senza formalità, un libro verbale redatto sinteticamente.

Salvi i casi di decadenza dei singoli componenti già previsti in questo statuto, in caso di difficoltà nel funzionamento del Comitato tali da renderlo incapace di svolgere con profitto i suoi compiti, il Consiglio di Amministrazione può, con decisione motivata e col consenso dei Fondatori, dichiararne la decadenza.

Art. 26 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e da tutti coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, come membri di diritto.

Il Collegio ha la funzione di esaminare i casi previsti dall'art. 13B e dall'art. 18B ed, inoltre, di esprimere collegialmente d'iniziativa propria o a richiesta, il suo parere sulla interpretazione o aggiornamento di ordinamenti, Statuto, regolamenti ed ogni altro argomento che interessi la Fondazione.

In tutti i casi di conflitto tra Fondatori e/o Sostenitori e Fondazione, il Presidente della Fondazione esercita informale tentativo di conciliazione e, se il disaccordo sussiste, prevale la volontà della maggioranza dei Consiglieri; in caso che non si configuri possibilità di formazione di maggioranza, decide il Collegio dei Probiviri con la maggioranza dei due terzi dei membri in prima convocazione, dei due terzi dei presenti in seconda convocazione. In difetto, il problema è rimesso alla conciliazione camerale.

Art. 27 - COMPENSI E RIMBORSI

Gli amministratori, compreso il Presidente, svolgono le loro funzioni senza compenso. Così pure i membri del Comitato scientifico.

Ai componenti dell'Organo di controllo ed al soggetto a cui sia eventualmente affidata la revisione

contabile spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad uno o più amministratori e ad uno o più membri del Comitato scientifico fosse affidato un incarico straordinario particolarmente gravoso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso adeguato a tale gravosità ed alla natura della Fondazione di ente senza scopo di lucro. A tutti i componenti degli Organi della Fondazione e del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dei compiti statutari, dietro presentazione di idonea documentazione.

Il rimborso delle spese, idoneamente documentate, spetta anche al direttore operativo secondo le misure stabilite nel contratto.

Tutti i compensi, gli emolumenti e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e ai dirigenti devono essere resi pubblici nei casi, tempi e modi previsti all'art.14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - TRASPARENZA

La Fondazione rende pubbliche informazioni sulla propria attività, sui principi e criteri ispiratori della stessa.

Le informazioni sono rese complete, chiare, non equivocabili e facilmente accessibili al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

Art. 29 - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Sono cause di estinzione l'esaurimento dello scopo, la sopravvenuta impossibilità a raggiungerlo, la sopravvenuta insufficienza del patrimonio e l'impossibilità di ricostituirlo, l'insufficienza del Fondo di gestione permanente per più di tre anni con la motivata previsione della impossibilità del ritorno alla sufficienza.

Salvo quanto stabilito dalle combinate disposizioni degli artt. 25, 26 e 28 e segg. del codice civile, dell'art. 6 del d.p.r. 361/2000 (regolamento per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche) e degli artt. 49, 50 e 90 del Codice TS, la delibera o le delibere che accertano e dichiarano l'estinzione della Fondazione, quelle che dispongono la liquidazione e nominano il liquidatore o i liquidatori e quelle che devolvono il patrimonio vengono assunte, col parere favorevole dei Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

Salvo quanto sopra stabilito per la nomina dell'organo di liquidazione, si applicano le norme di cui all'art. 30 del codice civile e agli artt. 11 e seguenti delle sue disposizioni attuative.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 49 del codice TS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altro o altri enti del Terzo settore scelti dal Consiglio di Amministrazione, col parere favorevole dei Fondatori; in mancanza di tale scelta, è devoluto alla Fondazione "Italia Sociale".

Art. 30 - MODIFICHE

Le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto sono deliberate, col parere favorevole dei Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tali modifiche vengono fatte sotto forma di atto pubblico.

Art. 31 - DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

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